Art. 22.
(Incentivi alle attività diversificate
degli agricoltori di montagna).

      1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole

 

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ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando
 

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esclusivamente automezzi di loro proprietà.
      6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge vigenti e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione piccola, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori e dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.
      7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».